calcolo rata

Contratto Mutuo casa Banca Fucino

By admin at 19 Febbraio, 2009, 10:48 pm

Alcune informazioni sui contratti di Mutuo Casa della Banca del Fucino. Di seguito si evidenziano, in sintesi, le clausole contrattuali che riguardano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

Art.1 – L’importo del mutuo diverrà utilizzabile dopo che:
-Sia stata iscritta ipoteca sugli immobili costituiti in garanzia ed accertata l’inesistenza di qualsiasi onere, peso, vincolo di ogni genere, trascrizione pregiudizievole, ad eccezione di quelli eventualmente dichiarati nel contratto di mutuo;
-Sia stato consegnato alla Banca del Fucino una copia della polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, di incendio, caduta di fulmini, scoppio di gas, ed altri eventuali rischi degli immobili costituiti a garanzia, vincolata a favore della Banca del Fucino;
-Sia stata consegnata alla Banca del Fucino copia esecutiva del contratto di mutuo e sempre che non emergano circostanze di fatto e non si scoprano vizi nei documenti di tale natura che, se si fossero conosciuti e verificati prima, avrebbero indotto la Banca del Fucino a non concedere il mutuo.

Art. 2 – La Parte mutuataria e i Garanti, dalla data del contratto e per tutta la durata del mutuo, sino alla sua totale estinzione, si obbligano:
a. ad assicurare gli immobili costituiti in garanzia contro i r ischi di responsabilità civile , i danni da incendio, caduta di fulmine, scoppio di gas, ed altri eventuali rischi degli immobili costituiti a garanzia, presso una compagnia benevisa alla Banca del Fucino, per un valore congruo a giudizio insindacabile della stessa, ed i cui premi siano stati preventivamente corrisposti per tutta la durata del mutuo o in alternati va almeno per il primo anno, convenendosi la speciale facoltà alla banca del Fucino di provvedere direttamente alla proroga dell’assicurazione, a spese della Parte mutuataria, anche senza preventivo avviso, qualora sia prossima la scadenza della polizza e la stessa si sia resa morosa. Tale rinnovo - la cui richiesta è in esclusiva facoltà della Banca del Fucino ed è in deroga dai termini e prescrizioni previsti nel contratto di assicurazione - potrà avere la durata di uno o più anni ed in caso di espropriazione forzata, potrà essere concordato per tutto il periodo relativo a detta procedura giudiziale, fino alla definitiva di trasferimento dell’immobile subastato. La polizza relativa con l’annotazione del vincolo a favore della Banca del Fucino e la ricevuta dell’avvenuto pagamento del premio per l’intera durata della polizza stessa, o come su esposto il pagamento di almeno il primo anno, è stata esibita dalla parte mutuataria alla Banca del Fucino prima della stipula del contratto di mutuo. La polizza dovrà contenere tutti i dati occorrenti per una esatta identificazione degli immobili ipotecati. Resta inteso che per quanto concerne le condizioni di assicurazione relative alla garanzia Incendio e Rischi ed alla Responsabilità Civile del fabbricato, vale quanto stabilito nel contratto di assicurazione al quale si rimanda integralmente.
b. ad avvisare, nel caso si verificasse uno degli eventi per cu i gli immobili costituiti in garanzia sono stati assicurati, entro tre giorni l a Banca del Fucino, la quale avrà la facoltà di denunciare l ’accaduto alla compagnia assicuratrice, qualora la Parte mutuataria non abbia provveduto a tali incombenze e, in tal caso, sarà automaticamente esonerata dai termini stabiliti in polizza per la denuncia del sinistro. Inoltre, la Banca del Fucino avrà il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno ovvero anche di promuoverli, se lo giudicherà di suo interesse a spese della Parte mutuataria;
c. a mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia in buone condizioni gli immobili ipotecati, sostenendo tutte le spese occorrenti alla conservazione e d al miglioramento degli stessi secondo la loro natura, astenendosi dal cambiarne destinazione e consistenza e tanto meno demolirli anche solo in parte, sia pur a scopo di trasformazione e di ricostruzione, senza la preventiva autorizzazione della Banca del Fucino. E’ inoltre obbligo della Parte mutuataria di giustificare su richiesta della Banca del Fucino la regolare soddisfazione delle imposte e tasse comunque gravanti sugli immobili stessi ed in genere di non fare e di non omettere cosa alcuna che durante il mutuo potesse menomarne il valore;
d. a non locare in tutto o in parte l’immobile ipotecato con contratto di durata superiore a quella minima prevista dalla legge, senza averne prima riportato il consenso scritto dalla Banca del Fucino e di non cedere, vincolare, riscuotere anticipatamente in tutto o in parte i relativi canoni di affitto;
e. a non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e particolarmente di non costituire servitù passive ne modificare o aggravare quelle preesistenti;
f. a non contrarre, senza il consenso scritto della Banca del Fucino, prestiti agrari che possano comunque importare privilegi sulle scorte vive o morte o sui frutti dei ripetuti immobili;
g. a dare immediata partecipazione alla Banca del Fucino di ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati nonché di ogni mutamento che, per attentati ai diritti di propri età, per infortunio o per qualunque altra causa, anche non imputabile alla Parte mutuataria, avvenisse sugli immobili stessi, compreso il caso di espropriazione per pubblica utilità;
h. a comunicare alla Banca del Fucino, a mezzo raccomandata, l’intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile con accollo del mutuo ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento, entro 60 giorni dalla data dell’atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di Legge. L’invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione dell’accollante non costituisce liberazione del debitore originario.

Art. 4 – I Garanti si impegnano a non esercitare il diritto di regresso o di surroga verso la Parte mutuataria, gli altri coobbligati e Garanti fino a che non sia stata integralmente estinta ogni ragione di credito della Banca del Fucino. Si dichiarano sin d’ora d’accordo sull’eventuale concessione da parte della Banca del Fucino di proroghe dei termini di rimborso rispetto alle scadenze contrattualmente previste o su altre modifiche dei patti contrattuali.
Si dichiarano infine d’accordo sull’eventuale rinuncia totale o parziale o sulla modificazione concessa dalla Banca del Fucino delle garanzie prestate dalla Parte mutuataria o da altri Garanti.
La Banca del Fucino avrà diritto di rifiutare pagamenti parziali di capitale, di rate di ammortamento e accessori, offerti da terzi a proprio nome, quando da tali pagamenti parziali potesse derivare a favore di c hi intende effettuarli surrogazione nel credito della Banca del Fucino e nelle garanzie che l’assistono.

Art. 6 – Gli interessi dovranno conseguirsi dalla Banca del Fucino a l netto di qualsiasi imposta o tassa o diritto di qualunque natura o specie, presenti o futuri, così che, ove gli interessi del mutuo venissero sottoposti a imposta o tassa o altri diritti non attualmente previsti e la Banca de l Fucino ne sopportasse effettivamente l’onere, l’importo relativo dovrà essere integralmente rimborsato, a richiesta della Banca del Fucino, insieme con la prima rata successiva. Lo stesso dovrà effettuarsi per le eventuali tasse, imposte o diritti che colpissero il capitale mutuato. L’onere che da tale patto deriva a carico della Parte mutuataria viene da questa effettivamente riconosciuto come corrispondente ad un interesse più alto di quello pattuito e quindi come una addizionale al tasso dell’interesse convenuto per il mutuo.

Art. 7 – Il pagamento delle rate e di ogni altra somma dovuta, da chiunque eseguito, si intenderà sempre fatto in nome e per la liberazione del debitore rimanendo stabilito che se anche fatto da terzi in proprio nome, il pagamento stesso non dovrà mai dar luogo a surrogazione a favore di essi.
In caso contrario la Banca del Fucino potrà rifiutare i pagamenti stessi almeno che coloro che intendessero di eseguirli non dichiarino espressamente di subordinare, nei riguardi della garanzia ipotecaria, le loro ragioni e quelle della Banca del Fucino che dovrà mantenere sempre il suo iniziale grado di iscrizione senza concorrenti fino all’integrale pagamento del finanziamento concesso.
Nel caso di rate scadute e non pagate, qualunque somma venisse versata per le stesse, sarà dalla Banca del Fucino imputata con preferenza al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali, anche se irrepetibili, nonché all’eventuale rimborso dei premi di assicurazione e di qualunque altra somma che fosse da Essa sborsata per conto della Parte mutuataria, indi a scomputo delle rate arretrate, e ciò sempre che la Banca del Fucino, a suo insindacabile criterio, non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.
Qualunque somma che, a qualsiasi titolo, la Banca del Fucino pagasse per conto della Parte mutuataria a tutela, a suo giudizio, del proprio credito, le dovrà essere immediatamente da essa rifusa unitamente agli interessi nella misura stabilita nel contratto di mutuo dal giorno dell’esborso con diritto di recupero anche sul primo versamento che venisse eseguito e con rinuncia, quindi, da parte del debitore, ad ogni diversa imputazione.

Art. 10 – Costituirà causa di decadenza della Parte mutuataria dal beneficio di ogni termine, senza che occorra pronuncia giudiziale:
1. il verificarsi degli eventi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, ai quali viene convenzionalmente parificato anche il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti situazioni: compimento da parte della Parte mutuataria di atti determinanti, a insindacabile giudizio della Banca del Fucino, la diminuzione del proprio patrimonio; qualsiasi situazione da cui derivi o possa derivare, a insindacabile giudizio della Banca del Fucino, l ’impossibilità o l’incapacità della Parte mutuataria ad adempiere totalmente o parzialmente le obbligazioni assunte; levata di protesto contro la Parte mutuataria; inizio di procedura di espropriazione mobiliare o immobiliare a carico della Parte mutuataria; inizio di procedura di espropriazione su beni immobili costituiti in garanzia da terzi; domanda di ammissione o ammissione della Parte mutuataria o dei Garanti a procedura concorsuale (compresa l’amministrazione controllata) o a procedura avente effetti analoghi; cessione dei beni a i creditori da parte della Parte mutuataria;
2. la mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dei Garanti anche di una sola delle obbligazioni di cui all’art. 2 del presente “Capitolato dei Patti e delle Condizioni Generali ”; comunicandosi da parte della Banca del Fucino alla Parte mutuataria, con lettera raccomandata, la decadenza.
Costituirà causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto all’art. 40 del Dec reto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a norma dell’art. 1456 Codice Civile:
- la mancata integrale e puntuale esecuzione da parte della Parte Mutuataria anche di una so la
delle obbligazioni di cui all’art. 2 del presente “Capitolato dei Patti e delle Condizioni Generali”;
- la destinazione totale o parziale del mutuo a scopo diverso, se previsto esplicitamente, da quello
indicato nel contratto stesso;
- le modifiche nella forma sociale, variazioni del capitale sociale, emissioni obbligazionarie,
cambiamenti della compagine sociale e/o mutamenti dell’attività economica della Parte
mutuataria, salvo consenso scritto della Banca del Fucino;
- il mancato completamento del programma di investimenti per il quale viene concesso il mutuo,
se esplicitamente previsto;
- la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca del Fucino non risultino
veritiere; comunicandosi da parte della Banca del Fucino alla Parte mutuataria, con lettera
raccomandata, la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.
Sia nei casi di decadenza dal beneficio del termine sia in qualsiasi caso di risoluzione per inadempienza, la Parte mutuataria sarà tenuta a pagare immediatamente tutto il capi tale non ancora rimborsato, gli interessi ed accessori ancora dovuti, oltre agli interessi moratori nella misura stabilita nel contratto di mutuo.

Art. 11 – Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca del Fucino faranno sempre piena prova, sia contro la Par te mutuataria, sia contro i terzi (Garanti compresi) in qualsiasi sede e grado di giurisdizione per la determinazione degli importi dovuti dalla Parte mutuataria per capitale, interessi (anche moratori) ed ogni altro titolo.

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