Interessi di Mora sui Mutui Bnl

By admin at 10 Aprile, 2009, 9:29 am

Interessi di mora:
tasso stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura.
Modalità di calcolo: 365/360

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico del mutuatario e a favore della Banca, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica. Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell’avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine o di risolvere il contratto e di ottenere, quindi, il rimborso totale delle somme dovutele per capitale residuo, interessi, spese e accessori.

Categories : Mutui Casa


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