Portabilità Mutui Banca Etica
By admin at 22 Luglio, 2009, 9:24 pm
Scopriamo in dettaglio gli elementi principali per la portabilità del Mutuo casa alla Banca Etica. In caso di mutuo, apertura di credito ed altri contratti di finanziamento, il cliente – così come previsto dall’art. 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40 – ha la possibilità di esercitare la facoltà di surroga di cui all’art. 1202 c.c.. Per esercitare la surrogazione, è necessario: a) che il mutuo del nuovo finanziatore e la quietanza del vecchio finanziatore risultino da atto con data certa; b) che nell’atto del nuovo mutuo sia specificamente indicata la finalità di estinzione del vecchio finanziamento; c) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento.
Su richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. E’ nullo ogni patto con cui si impedisca o si renda oneroso per il cliente l’esercizio della facoltà di surrogazione.
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